Facciamo il punto
sugli aspetti legali
Ho già richiamato l’art. 50 del
Codice della Strada, conforme alla Direttiva Europea che ha
imposto agli stati membri di adottare disposizioni volte a
favorire l’uso di biciclette a pedalata assistita da motore
elettrico. Dal testo normativo risulta chiaramente che l’azione
di assistenza da parte del motore deve cessare quando si
interrompe la pedalata e quando il mezzo raggiunge i 25 kmh.
E’ sufficiente guardarsi
intorno per constatare che il primo requisito viene di fatto
ignorato poiché la maggior parte delle elettrobici in
circolazione è dotata del così detto acceleratore, ovvero di una
manopola che agisce su un potenziometro e consente di richiedere
al motore l’erogazione di potenza, da un minimo ad un massimo,
in modo continuativo e senza che vi sia azione di sorta sui
pedali da parte del conducente.
Quando ho iniziato ad occuparmi
dell’argomento la quasi totalità delle elettrobici nate e
vendute come tali era fornita dell’acceleratore e gli acquirenti
non venivano resi edotti che il mezzo, in tale configurazione,
era in realtà un ciclomotore con tutti gli obblighi connessi,
omologazione a cura del costruttore, assicurazione del mezzo
(non del capofamiglia), obbligo del casco durante la guida.
Ma le leggi vengono applicate
(o disapplicate) in modo assai blando e non risulta che i vigili
urbani abbiano iniziato una caccia ai conducenti di elettrobici
che devono essere considerate a tutti gli effetti ciclomotori.
Attualmente la situazione è
cambiata di poco nel senso che i costruttori hanno eliminato
l’acceleratore e i venditori consegnano mezzi regolari (salvo
poi a dire sottovoce che a richiesta può essere montato in
officina il noto dispositivo … tanto non succede nulla).
E in effetti, a parte qualche
sequestro e applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal Codice della Strada, non sembra sia ad oggi accaduto
alcunché di tragico, nel senso che non risulta vi siano stati
casi di rifiuto di copertura assicurativa del capo famiglia,
forse perché è ben difficile che una elettrobici provochi un
incidente di rilevante gravità.
E’ bene però tener conto della
normativa in materia, specie da parte di chi vuole realizzare in proprio una elettrobici, partendo da un mezzo che
già possiede.
Esistono infatti del kit di
trasformazione che funzionano indipendentemente dal movimento
della pedaliera.
La potenza offerta dal motore viene dosata
attraverso l’acceleratore e il ciclista, dopo aver avviato il
mezzo (un dispositivo di sicurezza impedisce l’intervento del
motore fino a quando la velocità non raggiunge i 6 kmh).
procede come se guidasse un ciclomotore vecchio tipo, come il Mosquito o l’Aquilotto che la generazione di Altair ancora ricorda,
eventualmente aiutando il motore con i pedali per aumentare
l’accelerazione o facilitare la marcia in salita, come si faceva
con i mitici ciclomotori appena menzionati.
E così l’autore della
trasformazione rischia una ben più grave sanzione, per aver
messo in circolazione un mezzo (ciclomotore) non omologato.
Secondo l'art.
93, comma 7, del Codice
della strada
." Chiunque
circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla
medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del
veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto
o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. (6)"Art. 97.
E non dimentichiamo che l'elettrobici il cui
motore funziona indipendentemente dal movimento dei pedali è un
ciclomotore soggetto alle regole che di seguito si riportano:
"Circolazione dei ciclomotori
(1)
1. I ciclomotori, per
circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di
circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da
uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato
di circolazione.
2. La targa è personale e
abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di
vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è
individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il
numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione
del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la
documentazione occorrente per il rilascio del certificato di
circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce,
pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una
velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è
soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo
52.
6. Chiunque circola con un
ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche
o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a
quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro
1.559.
7. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato
di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 146 a euro
584. (2)
8. Chiunque circola con un
ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 292.
(2)
9. Chiunque circola con un
ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725
a euro 6.903. (2)
10. Chiunque circola con un
ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente
visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 78 a euro 311.
11. Chiunque fabbrica o vende
targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903. (2)
12. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento
del certificato di circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 365 a euro 1.460. Alla medesima sanzione è sottoposto
chi non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi
accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse. (2)
13. L'intestatario che in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di
circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a
euro 292. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni dalla suddetta denuncia. (2)
14. Alle violazioni previste
dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si
procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la
facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato,
previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in
caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,
il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni
nel biennio, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo così modificato
dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma così modificato dal
D.M. 22 dicembre 2010.
In conclusione, non fatevi montare
l'acceleratore, diffidate dei kit che ne prevedono il montaggio,
assicuratevi che il materiale fornito renda il funzionamento del
motore dipendente dal movimento dei pedali e potrete viaggiare
tranquillamente senza formalità di sorta. Altrimenti correte
rischi gravissimi e sproporzionati al vantaggio che il mezzo
elettrificato può darvi.
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quattro.
OoOoOoO
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